L’OBBLIGO FORMATIVO
Il 15% dei crediti ECM del triennio in radioprotezione
Il D.Lgs. 101/2020, che recepisce la Direttiva 2013/59/Euratom, non fissa una durata minima dell’aggiornamento in radioprotezione: stabilisce una quota di crediti. Per gli odontoiatri che svolgono attività complementare la quota è pari ad almeno il 15% dei crediti ECM previsti nel triennio (art. 162, comma 4).
Con l’obbligo standard di 150 crediti significa 22,5 crediti. La percentuale si applica però al proprio obbligo individuale: esoneri, esenzioni e riduzioni modificano il totale del triennio e, di conseguenza, la quota in radioprotezione.